Disposizioni in materia di imposta comunale unica (IUC) per l'anno 2014
Circolare esplicativa

1.      Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale, per l'anno 2014 in provincia di Trento l'imposta comunale unica, relativamente alla componente TASI, è disciplinata dalla normativa statale come integrata da quest'articolo.
2.      Sono esenti dall'imposta comunale unica, relativamente alla componente TASI:
a)      gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
b)      gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
c)      i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
d)      gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:
1)      degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
2)      degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
4)      dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.